Art. 3.
(Istituzione di un credito d'imposta).

      1. I soggetti ammessi a godere della riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, possono usufruire di un credito d'imposta per la partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società. Il credito d'imposta è stabilito nella misura del 25 per cento dell'ammontare degli utili percepiti, sui quali il soggetto che li ha distribuiti abbia corrisposto l'imposta sul reddito con aliquota ordinaria.